IMPORTANTE PRECEDENTE IN MATERIA DI EMISSIONE DI ASSEGNI OTTENUTO A FAVORE DI UN ASSOCIATO CODACONS

Il Tribunale di Bologna nel decidere una controversia tra un cliente di un istituto di credito che vantava nei confronti dell’associato CODACONS un credito di € 51.862,32 per aver pagato un assegno da quest’ultimo emesso molti anni prima e nonostante il cliente avesse chiuso da più di dieci anni proprio conto corrente su cui detto assegno era stato tratto, ha dato ragione al cliente revocando il decreto ingiuntivo ottenuto in prima battuta dall’istituto di credito.

Il principio sancito dal Tribunale è che se la banca erroneamente paga per un suo errore un assegno che poteva protestare non può rivalersi sul correntista. 

In particolare la banca in giudizio sosteneva che, se pur vero che al momento della presentazione all’incasso presso l’istituto negoziatorie Bancapulia spa, il c/c ………….era stato chiuso, era altrettanto vero che esisteva presso la banca trattaria (allora Carisbo spa), un altro c/c intestato a l’opponente, sul quale era giacente una provvista disponibile, e poiché l’ordine al trattario di pagamento di un assegno bancario prescinde dall’indicazione di uno specifico c/c, la banca, dopo aver vanamente tentato di contattare il traente per avere informazioni sull’emissione dell’assegno, per evitare al cliente di subire il protesto e le sanzioni amministrative e accessorie, provvedeva al pagamento. A ciò si aggiungeva che l’opponente con la chiusura del c/c suddetto, si era impegnato a tenere manlevata la banca da qualsiasi responsabilità potesse derivare dalla mancata restituzione di una serie di assegni tra i quali appunto quello in giudizio.

In realtà in atti emergeva la confessione scritta della banca circa il fatto che il pagamento non era avvenuto per evitare di protestare l’assegno ma per un errore della Banca avendo l’Istituto trattario addebitato il pagamento ad un proprio disguido informatico ed all’impossibilità di fare altrimenti in quanto la comunicazione di mancato pagamento alla Banca negoziatrice “per un mero disguido interno ……. Omissis….. veniva considerata tardiva e pertanto la Banca negoziatrice si avvaleva della presunzione di avvenuto pagamento dell’assegno e provvedeva a riaddebitare l’importo a Carisbo. Infatti, gli accordi interbancari che regolano i termini per la comunicazione e la restituzione degli assegni impagati prevedono che, una volta decorsi detti termini (ovvero entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di presentazione, corrispondente al pervenimento del flusso per gli assegni in check truncation o al passaggio in stanza di compensazione), scatta la presunzione “assoluta” di avvenuto pagamento dell’assegno”.

Da ciò secondo il Tribunale di Bologna Terza Sezione ( sentenza n. 1790/2020 G.U. Dott. dott. Pietro Iovino) discende l’oggettiva irrilevanza dell’assunzione di garanzia da parte del correntista all’atto della chiusura del conto (cfr. doc. 6 banca), che non può di certo spingersi a coprire la suddetta responsabilità, atteso che la manleva de qua non può certo riferirsi ad azioni errate commesse dal trattario, in quanto la “qualsiasi responsabilità che potesse derivarle dalla mancata restituzione degli stessi”, id est di alcuni assegni tra i quali quello oggetto di causa, non può spingersi a coprire comportamenti inadempienti imputabili esclusivamente alla trattaria medesima, la quale in virtù delle regole proprio al mandato, tale qualificandosi il rapporto alla base della convenzione di cheque, ha il dovere di agire con correttezza e in buona fede ed in modo da preservare le ragioni del mandanteL’aver pagato un assegno tratto su conto estinto ben dieci anni prima, quindi, in evidente assenza della convenzione di cheque necessaria ai sensi dell’art. 3 L. Assegni, venuta meno con la chiusura del conto sul quale poggiavano gli assegni, pur a tutto concedere alla difesa della banca, costituisce un’azione riconducibile unicamente a grave negligenza del trattario. Ciò in quanto questi non ha tempestivamente comunicato l’impagato, discendente automaticamente dalla chiusura del conto, la quale chiusura comporta in automatico la revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni ed ovviamente l’assenza di provvista, ed è così rimasto vincolato al proprio colpevole ritardo. Ciò integra inadempimento della banca, che elide ogni rilievo all’antecedente inadempimento del traente per non aver restituito tutti i moduli di assegno. A parere del Tribunale di Bologna, il grave inadempimento della banca trattaria esclude altresì ogni rilievo anche all’evidente inadempimento/responsabilità del correntista traente, in applicazione della regola aurea posta sotto il profilo causale e soggettivo del concorso colposo dagli artt. 1223 e 1227 cc, in quanto la banca aveva il potere ed il dovere di rifiutare il pagamento, cosa che non ha potuto fare proprio a cagione del ritardo in cui è incorsa, ritardo che da un punto di vista causale sterilizza il comportamento colpevole del traente, che così costituisce antecedente causale ininfluente, perché, si ribadisce, la banca aveva il potere dovere di far protestare l’assegno, in quanto il conto risultava chiuso, e colpevolmente non lo ha fatto.

Il Tribunale di Bologna pertanto condannava l’opposta banca alla rifusione delle spese di lite che liquida a favore dell’opponente in complessivi €. 301,00 per spese ed € 6.000,00 per compensi, oltre al 15% per le spese forfettarie, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali.

Presidente CODACONS Emilia Romagna

Avv. Bruno Barbieri