BATTUTE IN GIUDIZIO DAI LEGALI DEL CODACONS CON LA STESSA SENTENZA SIA LA BNL PARIBAS CHE LA BCC FELSINEA LE QUALI NEGAVANO IL DIRITTO DI UN EREDE AD OTTENERE LA LIQUIDAZIONE IMMEDIATA DELLA QUOTA DI EREDITA’ A FRONTE DELL’OPPOSIZIONE DEGLI ALTRI EREDI

I legali del CODACONS mettono a segno un altro colpo a favore dei propri assistiti questa volta in materia di diritto successorio a fronte di un ingiustificato comportamento ostativo da parte degli istituti di credito presso cui si trovava il patrimonio finanziario del cliente deceduto. Il Tribunale Civile di Bologna con ordinanza del 13/12/2021 ha stabilito come erroneo ed illegittimo il comportamento dei due istituti di credito i quali sostenevano che non potevano procedere alla liquidazione delle quote del singolo erede sino a quando non fosse pervenuta una disposizione in tal senso da parte di tutti i coeredi interessati, atteso che i saldi attivi erano entrati in comunione ereditaria e che, pertanto, le singole quote di detta comunione non potevano essere né individuate, né liquidate, sino alla scioglimento della comunione medesima. Il Tribunale affermava quindi che la decisione sulle distinte domande rivolte dal ricorrente nei confronti delle due convenute dipende totalmente dalla risoluzione della medesima questione giuridica e cioè se il debitore può legittimamente rifiutare di liquidare al concreditore ereditario la propria quota. Il Tribunale Civile di Bologna sollecitato in tal senso dai legali del CODACONS ha correttamente interpretato una lontana sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite richiamata dalle banche a sostegno delle loro tesi difensive precisando che questa in realtà dimostrava la bontà della tesi del ricorrente : La lettura delle motivazioni della sentenza della Sezioni Unite n. 24657/2007, alla quale pur dichiara di volersi conformare la sentenza impugnata, consente di avvedersi che la Corte riconosce a ciascun coerede di poter agire nei confronti del debitore del de cuius per la riscossione dell'intero credito ovvero della quota proporzionale a quella ereditaria vantata, senza la necessità del coinvolgimento degli altri coeredi, e soprattutto senza che venga in alcun modo precisato che l'iniziativa del coerede sia ammessa solo allorquando avvenga nell'interesse della comunione. Appare evidente che nel ragionamento delle Sezioni Unite, ferma restando la necessità di ricomprendere nell'eventuale divisione dell'asse ereditario i crediti, l'avvenuta riscossione da parte di un coerede di tutto o parte del credito stesso, potrà incidere nell'ambito delle operazioni divisionali dando vita a delle pretese di rendiconto, tramite anche eventuali compensazioni tra diverse poste creditorie, ma senza che ciò precluda al singolo di poter immediatamente attivarsi per la riscossione anche solo del credito in proporzione della sua quota. …. Deve pertanto ribadirsi, in adesione a quanto statuito dalle Sezioni Unite, che ogni coerede può agire anche per l'adempimento del credito ereditario pro quota, e senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, dovendo trovare risoluzione gli eventuali contrasti insorti tra gli stessi nell'ambito delle questioni da affrontare nell'eventuale giudizio di divisione.” (Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27417 del 20/11/2017 enfasi non presente nell’originale; conforme: Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020 Rv. 657808 - 02). Anche il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, richiamato dalle parti, ha fatto proprio tale orientamento: “Il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all’ABF il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l’intero, senza che l’intermediario resistente possa eccepire l’inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall’intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente” (Collegio di Coordinamento ABF n. 27252/2018). In altri termini, la caduta in comunione ereditaria del credito del de cuius non impedisce al singolo coerede, in qualità di titolare dell’intero credito pro indiviso, di domandare al debitore la liquidazione dell’intero credito o della propria quota di esso, essendo questione che attiene ai rapporti interni con gli altri coeredi la necessità di tenere conto dell’avvenuta riscossione ai fini della divisione dell’asse ereditario, mentre il debitore deve ritenersi liberato nei confronti degli altri coeredi.”

Tutti coloro che fossero rimasti vittima di soprusi da parte di istituti di credito che hanno negato loro la liquidazione di quote ereditarie a fronte del rifiuto degli altri eredi possono quindi rivolgersi al CODACONS  per avere una prima consulenza circa la possibilità di vedersi subito liquidata la propria quota ereditaria.       

Vice Presidente Nazionale CODACONS                                        Avv. Bruno Barbieri