{"id":996,"date":"2021-01-05T18:11:20","date_gmt":"2021-01-05T17:11:20","guid":{"rendered":"http:\/\/www.codacons.emiliaromagna.it\/?p=996"},"modified":"2021-12-15T10:43:40","modified_gmt":"2021-12-15T10:43:40","slug":"importante-precedente-in-materia-di-emissione-di-assegni-ottenuto-a-favore-di-un-associato-codacons","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/codacons.emiliaromagna.it\/?p=996","title":{"rendered":"IMPORTANTE PRECEDENTE IN MATERIA DI EMISSIONE DI ASSEGNI OTTENUTO A FAVORE DI UN ASSOCIATO CODACONS"},"content":{"rendered":"\n\t\t\t\t\n<p>Il Tribunale di Bologna nel decidere una controversia tra un cliente di un istituto di credito che vantava nei confronti dell\u2019associato CODACONS un credito di&nbsp;<strong>\u20ac 51.862,32&nbsp;<\/strong>per aver pagato un assegno da quest\u2019ultimo emesso molti anni prima e nonostante il cliente avesse chiuso da pi\u00f9 di dieci anni proprio conto corrente su cui detto assegno era stato tratto, ha dato ragione al cliente revocando il decreto ingiuntivo ottenuto in prima battuta dall\u2019istituto di credito.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il principio sancito dal Tribunale \u00e8 che se la banca erroneamente paga per un suo errore un assegno che poteva protestare non pu\u00f2 rivalersi sul correntista.&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In particolare la banca in giudizio sosteneva che, se pur vero che al momento della presentazione all\u2019incasso presso l\u2019istituto negoziatorie Bancapulia spa, il c\/c \u2026\u2026\u2026\u2026.era stato chiuso, era altrettanto vero che esisteva presso la banca trattaria (allora Carisbo spa), un altro c\/c intestato a l\u2019opponente, sul quale era giacente una provvista disponibile, e poich\u00e9 l\u2019ordine al trattario di pagamento di un assegno bancario prescinde dall\u2019indicazione di uno specifico c\/c, la banca, dopo aver vanamente tentato di contattare il traente per avere informazioni sull\u2019emissione dell\u2019assegno, per evitare al cliente di subire il protesto e le sanzioni amministrative e accessorie, provvedeva al pagamento. A ci\u00f2 si aggiungeva che l\u2019opponente con la chiusura del c\/c suddetto, si era impegnato a tenere manlevata la banca da qualsiasi responsabilit\u00e0 potesse derivare dalla mancata restituzione di una serie di assegni tra i quali appunto quello in giudizio.<\/p>\n\n\n\n<p>In realt\u00e0 in atti emergeva&nbsp;<strong>la confessione scritta della banca circa il fatto che il pagamento non era avvenuto per evitare di protestare l\u2019assegno ma per un errore della Banca&nbsp;<\/strong>avendo l\u2019Istituto trattario addebitato il pagamento ad un proprio disguido informatico ed all\u2019impossibilit\u00e0 di fare altrimenti in quanto la comunicazione di mancato pagamento alla Banca negoziatrice&nbsp;<em>\u201cper un mero disguido interno \u2026\u2026. Omissis\u2026.. veniva considerata tardiva e pertanto la Banca negoziatrice si avvaleva della presunzione di avvenuto pagamento dell\u2019assegno e provvedeva a riaddebitare l\u2019importo a Carisbo. Infatti, gli accordi interbancari che regolano i termini per la comunicazione e la restituzione degli assegni impagati prevedono che, una volta decorsi detti termini (ovvero entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di presentazione, corrispondente al pervenimento del flusso per gli assegni in check truncation o al passaggio in stanza di compensazione), scatta la presunzione \u201cassoluta\u201d di avvenuto pagamento dell\u2019assegno\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Da ci\u00f2 secondo il Tribunale di Bologna Terza Sezione ( sentenza n. 1790\/2020 G.U. Dott. dott. Pietro Iovino) discende l\u2019oggettiva irrilevanza dell\u2019assunzione di garanzia da parte del correntista all\u2019atto della chiusura del conto (cfr. doc. 6 banca), che non pu\u00f2 di certo spingersi a coprire la suddetta responsabilit\u00e0, atteso che la manleva de qua non pu\u00f2 certo riferirsi ad azioni errate commesse dal trattario, in quanto la \u201cqualsiasi responsabilit\u00e0 che potesse derivarle dalla mancata restituzione degli stessi\u201d, id est di alcuni assegni tra i quali quello oggetto di causa, non pu\u00f2 spingersi a coprire comportamenti inadempienti imputabili esclusivamente alla trattaria medesima, la quale in virt\u00f9 delle regole proprio al mandato, tale qualificandosi il rapporto alla base della convenzione di cheque,&nbsp;<strong>ha il dovere di agire con correttezza e in buona fede ed in modo da preservare le ragioni del mandante<\/strong>.&nbsp;<strong>L\u2019aver pagato un assegno tratto su conto estinto ben dieci anni prima, quindi, in evidente assenza della convenzione di cheque necessaria ai sensi dell\u2019art. 3 L. Assegni, venuta meno con la chiusura del conto sul quale poggiavano gli assegni, pur a tutto concedere alla difesa della banca, costituisce un\u2019azione riconducibile unicamente a grave negligenza del trattario<\/strong>. Ci\u00f2 in quanto questi non ha tempestivamente comunicato l\u2019impagato, discendente automaticamente dalla chiusura del conto, la quale chiusura comporta in automatico la revoca dell\u2019autorizzazione ad emettere assegni ed ovviamente l\u2019assenza di provvista, ed \u00e8 cos\u00ec rimasto vincolato al proprio colpevole ritardo.&nbsp;Ci\u00f2 integra inadempimento della banca, che elide ogni rilievo all\u2019antecedente inadempimento del traente per non aver restituito tutti i moduli di assegno. A parere del Tribunale di Bologna, il grave inadempimento della banca trattaria esclude altres\u00ec ogni rilievo anche all\u2019evidente inadempimento\/responsabilit\u00e0 del correntista traente, in applicazione della regola aurea posta sotto il profilo causale e soggettivo del concorso colposo dagli artt. 1223 e 1227 cc, in quanto la banca aveva il potere ed il dovere di rifiutare il pagamento, cosa che non ha potuto fare proprio a cagione del ritardo in cui \u00e8 incorsa, ritardo che da un punto di vista causale sterilizza il comportamento colpevole del traente, che cos\u00ec costituisce antecedente causale ininfluente, perch\u00e9, si ribadisce, la banca aveva il potere dovere di far protestare l\u2019assegno, in quanto il conto risultava chiuso, e colpevolmente non lo ha fatto.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale di Bologna pertanto condannava l\u2019opposta banca alla rifusione delle spese di lite che liquida a favore dell\u2019opponente in complessivi \u20ac. 301,00 per spese ed \u20ac 6.000,00 per compensi, oltre al 15% per le spese forfettarie, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali.<\/p>\n\n\n\n<p>Presidente CODACONS Emilia Romagna<\/p>\n\n\n\n<p>Avv. Bruno Barbieri&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Tribunale di Bologna nel decidere una controversia tra un cliente di un istituto di credito che vantava nei confronti dell\u2019associato CODACONS un credito di&nbsp;\u20ac 51.862,32&nbsp;per aver pagato un assegno da quest\u2019ultimo emesso molti anni prima e nonostante il cliente avesse chiuso da pi\u00f9 di dieci anni proprio conto corrente su cui detto assegno era [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1071,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[2,4,5],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/codacons.emiliaromagna.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/996"}],"collection":[{"href":"https:\/\/codacons.emiliaromagna.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/codacons.emiliaromagna.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/codacons.emiliaromagna.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/codacons.emiliaromagna.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=996"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/codacons.emiliaromagna.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/996\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1429,"href":"https:\/\/codacons.emiliaromagna.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/996\/revisions\/1429"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/codacons.emiliaromagna.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1071"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/codacons.emiliaromagna.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=996"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/codacons.emiliaromagna.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=996"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/codacons.emiliaromagna.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=996"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}